SAMBUCA-SAN CASCIANO – Alla fine, dopo le squalifiche di giocatori e dirigenti, le multe (600 euro alla Sambuca), ecco arrivare anche la mannaia del giudice sportivo sul risultato finale della partita di domenica 29 ottobre fra Sambuca e Sancascianese.

Dopo la rissa finale, la sospensione da parte del direttore di gara a gara ormai finita (e sul 3-0 per i gialloverdi ospiti), una settimana ulteriore di riflessione, è arrivata la decisione. Sconfitta per 3-0 a tavolino… per entrambe le squadre.

Ritenute a vari livelli responsabili di quanto accaduto. E, quindi, di aver costretto il direttore di gara a non portare a termine la partita. Direttore di gara che nel suo referto, recepito dal giudice sportivo, ha calcato molto la mano sulla violenza delle circostanze.

Per quanto attiene l’ambito sportivo, la Sambuca rimane così a 9 punti in classifica. La Sancascianese, che in teoria era prima in classifica con 17, scivola a 14 e si ritrova un punto dietro al Cerbaia, prossimo avversario nel derby di domenica prossima nel girone I di Seconda categoria.

# SECONDA CATEGORIA, GIRONE I: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Qui di seguito le motivazioni ufficiali contenute nel bollettino federale, che ha sancito la decisione del giudice sportivo territoriale.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.S.D. SAMBUCA U. CASINI/U.S. SANCASCIANESE A.S.D. DEL 29 OTTOBRE 2017 (sospesa al 43′ del s.t. sul risultato di 0-3)

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 22 del 2.11.2017, questo G.S.T. letto il rapporto dell’Arbitro completo di ogni allegato, nel quale sono riportati con precisione i gravi fatti di natura antisportiva verificatisi nel corso della gara Sambuca U. Casini/Sancascianese del 29 ottobre 2017 – campionato di 2′ Categoria, tenuto conto del comportamento dei tesserati e di ogni altra circostanza descritta, delibera quanto segue.

Premesso che le condotte ascritte ai tesserati che hanno dato avvio e generato la rissa all’esterno del terreno di gioco in prossimità della zona spogliatoi, hanno già costituito illecito disciplinare sanzionato come da provvedimenti pubblicati sul C.U. n.22, in questa sede il G.S.T. è chiamato a stabilire le responsabilità per l’avvenuta sospensione della gara e ad assumere i conseguenti provvedimenti.

Gli atti ufficiali consentono di individuare una pluralità di condotte concorrenti a determinare, da ultimo, la decisione del Direttore di Gara di sospendere la gara.

La sequenza delle condotte fa emergere una connessione oggettiva di cui si deve necessariamente tener conto ai fini della decisione, non potendosi questo G.S.T. limitare alla valutazione della sola condotta conclusiva che ha, di fatto, consolidato il convincimento del Direttore di Gara senza tener di adeguato conto delle condotte precedenti e concorrenti.

In estrema sintesi, senza l’iniziale lite tra i due calciatori espulsi e l’indebito e violento ingresso nel recinto di gioco di persone non identificate si deve ragionevolmente ritenere, per una naturale deduzione logica che è chiamato a fare l’Organo Giudicante, non si sarebbe verificato l’abbandono del terreno di gioco di 6 calciatori della U.S. Sancascianese, peraltro anch’esso non giustificabile e difatti già sanzionato.

Dalla descrizione e successione temporale dei fatti riportati dal Direttore di Gara appare infatti chiaro che la lite accesasi nella zona spogliatoi avesse inizialmente riguardato gli stessi due calciatori espulsi per gravi e reciproche condotte violente, con il vano tentativo dei due rispettivi capitani, già sostituiti, di dividerli.

L’elemento aggravante la situazione appare tuttavia l’ingresso nel recinto di gioco di 5 persone non identificate, che si sono scagliate contro i calciatori a terra colpendoli con calci e pugni.

L’estrema violenza descritta dal Direttore di Gara appare ancor più incontrollabile dal momento che l’ingresso è avvenuto da un cancello, evidentemente non adeguatamente custodito dalla società ospitante, attraverso il quale anche altre persone sarebbero potute entrare in campo.

Appare pertanto logico a questo G.S.T. ritenere che la conseguente ed immediata reazione dei calciatori della società Sancascianese, usciti senza autorizzazione del D.G. dal terreno di gioco per accorrere nella zona spogliatoi a sedare la rissa, sia anche dipesa dall’imprevisto ingresso in campo di persone non identificate, che stavano ponendo a rischio l’incolumità fisica di alcuni calciatori con pugni e calci.

L’entità e violenza della rissa è evidentemente desumibile anche dalla necessità dell’intervento sul terreno di gioco delle Forze dell’Ordine, che hanno proceduto all’identificazione delle persone coinvolte.

La precisa ricostruzione dei fatti e degli episodi violenti riportati nel rapporto arbitrale fa ritenere sussistente e determinante un concorso di responsabilità di entrambe le società nella decisione, giustificata, del Direttore di Gara di sospendere la gara.

Infatti alla società A.S.D. Sambuca U. Casini deve essere ascritta la responsabilità per l’omessa vigilanza del cancello attraverso il quale hanno fatto ingresso persone non autorizzate e non identificate, che hanno posto in essere comportamenti di particolare violenza.

D’altro canto, la società Sancascianese non può rimanere indenne dall’abbandono del terreno di gioco di ben 6 giocatori, senza autorizzazione, sebbene lo stesso Arbitro precisi che fossero usciti dal terreno di gioco per sedare la rissa, peraltro originatasi per colpa anche di un proprio calciatore.

Tutto ciò premesso, effettuata una valutazione comparativa dei comportamenti addebitabili ai tesserati delle due società, considerate le circostanze concorrenti ed il nesso di causalità tra le varie condotte, appare indubbia l’oggettiva necessità che ha condotto il Direttore di Gara alla sospensione della gara per comportamenti antisportivi e situazioni addebitabili, sulla base dell’art. 17 comma 1 C.G.S, ad entrambe le società.

Per questi motivi il G.S.T., sulla base degli atti ufficiali di gara, ritiene applicabile la norma recata dall’art. 17 commi 1 e 2 C.G.S., infliggendo ad entrambe le società, da ritenersi responsabili della sospensione della gara, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 fermi restando i provvedimenti già assunti nei confronti di Societa’, Dirigenti e calciatori e pubblicati sul Com. Uff. n. 22.

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