SAN CASCIANO – Niente da fare. Quella partita contro la Sambuca, in vantaggio per 3-0 in trasferta fino all’89’, poi chiusasi con una doppia squalifica in campo e una rissa fuori che ha portato allo 0-3 a tavolino per entrambe le squadre, è destinata a tormentare la Sancascianese.

Che in quella domenica di fine ottobre ha, forse, visto la sua stagione, brillantissima fino a quel momento, prendere un colpo di arresto dal quale è difficile riprendersi.

Determinati e convinti che il giudice sportivo abbia applicato sanzioni non consone a quanto successo, la società di viale Garibaldi ha presentato ricorso. Nel bollettino della Figc di ieri, giovedì 30 novembre, l’ennesima doccia fredda.

Ricorso respinto, con una motivazione lunghissima, che vi riportiamo qui sotto in forma integrale.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 26 stagione sportiva 2017/2018

Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Sancascianese A.S.D. avverso l’esito della gara disputata in data 1/11/2014 contro la Società Sambuca (C.U. n. 23 del 9/11/2017) Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione, da parte del G.S.T., di infliggere ad entrambe le società la perdita della gara, con riferimento alla competizione esterna disputata contro la società Sambuca in data 29/10/2017, la cui motivazione, di seguito, viene integralmente riportata:

“GARA: A.S.D. SAMBUCA U. CASINI/U.S. SANCASCIANESE A.S.D. DEL 29 OTTOBRE 2017 (sospesa al 43′ del s.t. sul risultato di 0-3).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 22 del 2.11.2017, questo G.S.T. letto il rapporto dell’Arbitro completo di ogni allegato, nel quale sono riportati con precisione i gravi fatti di natura antisportiva verificatisi nel corso della gara Sambuca U. Casini/Sancascianese del 2 novembre 2017 – campionato di 2′ Categoria, tenuto conto del comportamento dei tesserati e di ogni altra circostanza descritta, delibera quanto segue.

Premesso che le condotte ascritte ai tesserati che hanno dato avvio e generato la rissa all’esterno del terreno di gioco in prossimità della zona spogliatoi, hanno già costituito illecito disciplinare sanzionato come da provvedimenti pubblicati sul C.U. n.22, in questa sede il G.S.T. è chiamato a stabilire le responsabilità per l’avvenuta sospensione della gara e ad assumere i conseguenti provvedimenti.

Gli atti ufficiali consentono di individuare una pluralità di condotte concorrenti a determinare, da ultimo, la decisione del Direttore di Gara di sospendere la gara.

La sequenza delle condotte fa emergere una connessione oggettiva di cui si deve necessariamente tener conto ai fini della decisione, non potendosi questo G.S.T. limitare alla valutazione della sola condotta conclusiva che ha, di fatto, consolidato il convincimento del Direttore di Gara senza tener di adeguato conto delle condotte precedenti e concorrenti.

In estrema sintesi, senza l’iniziale lite tra i due calciatori espulsi e l’indebito e violento ingresso nel recinto di gioco di persone non identificate si deve ragionevolmente ritenere, per una naturale deduzione logica che è chiamato a fare l’Organo Giudicante, non si sarebbe verificato l’abbandono del terreno di gioco di 6 calciatori della U.S. Sancascianese, peraltro anch’esso non giustificabile e difatti già sanzionato.

Dalla descrizione e successione temporale dei fatti riportati dal Direttore di Gara appare infatti chiaro che la lite accesasi nella zona spogliatoi avesse inizialmente riguardato gli stessi due calciatori espulsi per gravi e reciproche condotte violente, con il vano tentativo dei due rispettivi capitani, già sostituiti, di dividerli.

L’elemento aggravante la situazione appare tuttavia l’ingresso nel recinto di gioco di 5 persone non identificate, che si sono scagliate contro i calciatori a terra colpendoli con calci e pugni.

L’estrema violenza descritta dal Direttore di Gara appare ancor più incontrollabile dal momento che l’ingresso è avvenuto da un cancello, evidentemente non adeguatamente custodito dalla società ospitante, attraverso il quale anche altre persone sarebbero potute entrare in campo.

Appare pertanto logico a questo G.S.T. ritenere che la conseguente ed immediata reazione dei calciatori della società Sancascianese, usciti senza autorizzazione del D.G. dal terreno di gioco per accorrere nella zona spogliatoi a sedare la rissa, sia anche dipesa dall’imprevisto ingresso in campo di persone non identificate, che stavano ponendo a rischio l’incolumità fisica di alcuni calciatori con pugni e calci.

L’entità e violenza della rissa è evidentemente desumibile anche dalla necessità dell’intervento sul terreno di gioco delle Forze dell’Ordine, che hanno proceduto all’identificazione delle persone coinvolte.

La precisa ricostruzione dei fatti e degli episodi violenti riportati nel rapporto arbitrale fa ritenere sussistente e determinante un concorso di responsabilità di entrambe le società nella decisione, giustificata, del Direttore di Gara di sospendere la gara.

Infatti alla società A.S.D. Sambuca U. Casini deve essere ascritta la responsabilità per l’omessa vigilanza del cancello attraverso il quale hanno fatto ingresso persone non autorizzate e non identificate, che hanno posto in essere comportamenti di particolare violenza.

D’altro canto, la società Sancascianese non può rimanere indenne dall’abbandono del terreno di gioco di ben 6 giocatori, senza autorizzazione, sebbene lo stesso Arbitro precisi che fossero usciti dal terreno di gioco per sedare la rissa, peraltro originatasi per colpa anche di un proprio calciatore.

Tutto ciò premesso, effettuata una valutazione comparativa dei comportamenti addebitabili ai tesserati delle due società, considerate le circostanze concorrenti ed il nesso di causalità tra le varie condotte, appare indubbia l’oggettiva necessità che ha condotto il Direttore di Gara alla sospensione della gara per comportamenti antisportivi e situazioni addebitabili, sulla base dell’art. 17 comma 1 C.G.S, ad entrambe le società.

Per questi motivi il G.S.T., sulla base degli atti ufficiali di gara, ritiene applicabile la norma recata dall’art. 17 commi 1 e 2 C.G.S., infliggendo ad entrambe le società, da ritenersi responsabili della sospensione della gara, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 fermi restando i provvedimenti già assunti nei confronti di Società, Dirigenti e calciatori e pubblicati sul Com. Uff. n. 22.

Nel reclamo, la società Sancascianese attesta preliminarmente la pronta condanna dell’episodio affermando di avere già adottato provvedimenti finalizzati a stigmatizzare quanto avvenuto in campo.

Afferma però che i giocatori avrebbero lasciato il campo da gioco (tre e non sei come scritto nel rapporto) solo per fronteggiare un imminente pericolo dovuto all’ingresso nella zona spogliatoi di cinque persone non autorizzate a causa del cancello lasciato incustodito.

Evidenzia a tal proposito una contraddizione contenuta nel rapporto: al 44esimo sarebbe stato espulso il giocatore Bianchi Matteo e, nello stesso minuto, sarebbe stata decretata la fine anticipata dell’incontro.

Rileva che lo stesso giocatore Bianchi sarebbe stato espulso mentre risultava precedentemente regolarmente sostituito. In ogni caso il numero dei giocatori della Sancascianese rimasti in campo avrebbe consentito la prosecuzione del gioco ed allega una immagine fotografica (tratta da una rivista sportiva che dettagliava anche nell’articolo la dinamica dei fatti) che attesterebbe la presenza, all’interno del rettangolo di alcuni giocatori che invece, ad avviso del D.G., si sarebbero allontanati.

Tre calciatori avrebbero effettivamente lasciato il campo ma solo per sedare la rissa che coinvolgeva un loro compagno che in quel momento veniva aggredito dai cinque sconosciuti. C.R. TOSCANA – C.U. N.28 DEL 30/11/2017 995 Conclude pertanto chiedendo l’omologazione del risultato ottenuto sul campo (0-3). A

ll’udienza del 24 novembre 2017 veniva ascoltato il rappresentante delegato della società Sancascianese, Sig. Raspollini Silvano, il quale precisava che l’incongruenza della tempistica attesterebbe, come avvenuti nello stesso minuto (cioè il 44esimo), il fallo tra il Di Gennaro Tommaso (Sambuca) e Dalena Lorenzo (Sancascianese), la successiva colluttazione, l’espulsione di entrambi, la sostituzione del Bianchi Matteo, l’ingresso indebito dei 5 sconosciuti, la rissa esterna e l’uscita dei calciatori.

Il ristretto lasso temporale apparirebbe incompatibile con la moltitudine degli avvenimenti ipotizzati.

Confermando la presenza di un numero di giocatori congruo alla prosecuzione della gara conclude conformemente all’atto di impugnazione. Il reclamo non può essere accolto.

Preliminarmente deve rilevarsi l’impossibilità da parte della Corte di poter valutare articoli di giornale o siti internet per la ricostruzione dei fatti realmente accaduti in campo; l’art. 35 del C.G.S., titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali” limita inequivocabilmente gli strumenti istruttori affermando che solo “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Inoltre non potrebbe, anche volendo, essere conferita alla documentazione fotografica alcuna valenza probatoria perché la medesima attesterebbe solo la presenza in campo di alcuni giocatori durante una l’iniziale fase della rissa esterna senza dimostrare se i medesimi abbiano, immediatamente dopo lo scatto, abbandonato il terreno di gioco.

Per quanto attiene al merito, il Giudice di primo grado, ad avviso della Corte, ha correttamente inquadrato la fattispecie adottando, sulla scorta del contenuto del rapporto arbitrale, la corretta decisione ampiamente motivata.

Il D.G. infatti ha attestato non solo il numero ma anche l’identità dei giocatori della Sancascianese che abbandonarono il campo senza alcuna autorizzazione e cioè 5: Aiosa, Coli, Diop, Cavuoti e Saliu che in quel momento stavano effettivamente disputando la gara (oltre al calciatore Bianchi che era stato sostituito da pochissimo e che non è stato conteggiato ai fini della impossibilità di proseguire la gara).

Ovviamente il numero di 5 giocatori sommato al calciatore espulso Dalena attesta che sul campo erano rimasti solo 6 giocatori e che pertanto la decisione adottata dall’arbitro appare del tutto conforme al regolamento.

Anche nel supplemento il D.G. conferma integralmente quanto precedentemente affermato precisando di avere visto distintamente anche i due giocatori presenti nella foto (Aiosa n. 18 e Cavuoti n. 1) abbandonare il campo passando proprio davanti ai suoi occhi.

Da una attenta lettura poi si evidenzia che il calciatore Bianchi fu sostituito al 42esimo, come correttamente trascritto nel primo foglio del rapporto di gara (non al 44esimo come erroneamente trascritto nell’allegato al rapporto), mentre Dalena fu espulso al 43esimo e la gara fu sospesa al 44esimo con ciò fornendo un congruo lasso temporale a tutti gli avvenimenti erroneamente compressi nel reclamo in un solo minuto.

La categoricità delle affermazioni sopra riportate non consente alcun sindacato da parte dell’organo di Giustizia adito che deve evidenziare l’assoluta correttezza della valutazione operata dal Giudice Sportivo Territoriale la cui decisione deve essere pertanto confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa.

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