CERTALDO – La notizia è di quelle importanti: il giudice sportivo ha infatti accolto il ricorso del Certaldo in seguito al pareggio contro il Monterotondo (1-1).

E, avendo stabilito la vittoria a tavolino del Certaldo stesso, “spedisce” i viola in testa da soli nel girone C di Promozione, a 30 punti. Dietro le “Cipolle”, l’Atletico Piombino a 28 punti, CS Lebowski e Armando Picchi a 25. E domenica prossima c’è pure Atletico Piombino-Cs Lebowski.

# PROMOZIONE, GIRONE C: I RISULTATI, LA CLASSIFICA, IL CALENDARIO

Il Certaldo infatti aveva fatto ricordo segnalando che il Monterotondo aveva schierato nella gara del 27 novembre il calciatore Alessio Sammuri, nonostante che lo stesso risultasse squalificato.

“Prima ancora di esaminare il merito dell’impugnazione – scrive il giudice sportivo – è  opportuno ricostruire i termini della vicenda nella sua scansione temporale. Il calciatore Alessio Sammuri, tesserato per il Monterotondo, veniva squalificato per una gara con Com. Uff. n. 30 del 14 novembre. Il 17 novembre si disputava la gara Calcio Certaldo-Monterotondo (senza la partecipazione del calciatore Sammuri), sospesa al 45′ minuto del primo tempo per ordinanza del sindaco del Comune di Certaldo per chiusura impianti sportivi per allerta meteo. Con Com. Uff. n. 32 del 21.11.2019 veniva disposta la prosecuzione della gara (”Girone C – 11′ giornata di andata”) per il giorno 27 novembre. Il 27 novembre si disputava la prosecuzione della gara Calcio Certaldo-Monterotondo, alla quale prendeva parte il calciatore Alessio Sammuri”.

Il giudice sportivo quindi, si legge ancora, “ritiene il reclamo fondato e deve conseguentemente essere accolto. E’ agevole osservare, così come peraltro espressamente rilevabile, che la gara Calcio Certaldo-Monterotondo valevole per la 11′ giornata del girone di andata del campionato di Promozione, si è svolta in due frazioni, tra di loro autonome solo sul piano squisitamente temporale, ma con un unico rilievo sul piano degli effetti sportivi. Peraltro, che la gara (non si vede come altrimenti potrebbe definirsi) del 27.11.2019 abbia rappresentato una mera prosecuzione della stessa gara del 17.11.2019, risulta pienamente confermato da tutte, e non solo da una, delle singole disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 41/A del 30.01.2019, laddove si prevede fra l’altro, in ordine alla prosecuzione delle gare interrotte: ”che i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione”. In altri termini, la gara in prosecuzione viene disputata applicando alle due squadre la condizione giuridico-sportiva in essere alla data della della gara sospesa: ed a quella data il calciatore Alessio Sammuri non era stato legittimamente schierato, cosi’ come non doveva esserlo in occasione della prosecuzione”.

Per questi motivi il giudice sportivo “accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Certaldo di Certaldo (Firenze) ed infligge all’U.S.D. Monterotondo la sanzione sportiva della perdita della gara nonché l’ammenda di 350 euro”.

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