un momento di Grassina-Rondinella di domenica scorsa

GRASSINA (BAGNO A RIPOLI) – Tre punti convalidati per il Grassina dalla giustizia sportiva: il giudice infatti ha rigettato il ricorso della Rondinella che si appellava contro il 2-1 sul campo, per un errore tecnico in occasione del secondo gol rossoverde, valutando male un retropassaggio regolare al portiere da parte del difensore Gorfini (poi anche espulso per proteste).

Come si legge nella sentenza, la Rondinella “a sostegno delle proprie doglianze produce due video relativi all’episodio in esame, da qui
la richiesta d’accertamento dell’errore tecnico, con conseguente istanza di non omologazione della gara e la ripetizione della stessa”.

Innanzitutto l’arbitro non ha ammesso l’errore, nemmeno nel supplemente richiesto dal giudice: “Dall’esame del referto di gara – scrive il giudice – ed in particolare dal relativo supplemento di referto richiesto da questo G.S.T., a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte privilegiata di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente non ha trovato alcun riscontro”.

Ed inoltre, ovviamente non è ammessa la prova televisiva in circostanze simili: “Quanto ai video prodotti dalla ricorrente a sostegno della propria tesi – prosegue il giudice –  si evidenzia che gli stessi, ai sensi dell’art. 58 del C.G.S. e ss., costituiscono un mezzo di prova non utilizzabile dal Giudice Sportivo. La loro allegazione, quindi, non può in alcun modo influire sulla decisione finale, tenuto conto che per un verso ai sensi dell’art. 61 del C.G.S del C.G.S. al Giudice Sportivo è consentito di visionare i filmati ed immagini, soltanto qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione, ma limitatamente per finalità disciplinari a carico di tesserati, e non anche per la correzione di presunti errori tecnici dell’arbitro”.

“Per altro verso – si conclude – i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono esclusivamente sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e sulla base delle deduzioni delle parti. In questa direzione, l’orientamento della giurisprudenza federale a livello nazionale e territoriale è costante, ammettendo essa l’utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari e non, invece, per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell’arbitro”.

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