un momento di Luco-Dicomano (foto tratta dalla pagina facebook ufficiale del Dicomano)

FIRENZE – Luco-Dicomano del 18 febbraio scorso è stato un derby mugellano di Promozione in cui è successo di tutto: dall’intervento del Pegaso per soccorrere un calciatore rimasto ferito in uno scontro di gioco fino alla sospensione della gara (sull’1-0 per gli ospiti).

Adesso il giudice sportivo ha deciso per lo 0-3 a tavolino a favore del Dicomano, in base al referto dell’arbitro. Infatti il direttore di gara avrebbe sospeso la gara prima e poi deciso di interromperla in modo definitivo al 33′ del secondo tempo per le minacce ricevute dalla terna da parte di un nutrito gruppo di tifosi del Luco, tanto da lasciare il campo solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Questa la ricostruzione sulla base della della sentenza del giudice sportivo: “l’arbitro della partita in oggetto era stato costretto a sospendere momentaneamente la gara e a cercare rifugio negli spogliatoi insieme agli assistenti, allorché un tifoso del Luco, riconoscibile per la sciarpa con il logo della società, posizionato in prossimità della recinzione posta ad un paio di metri dalla linea laterale, aveva lanciato un sasso di medie dimensioni in direzione dell’Assistente Arbitrale n.2 sfiorandolo di pochi centimetri al volto. Il sostenitore, subito dopo, si era arrampicato sulla rete di recinzione cercando di entrare sul terreno di gioco con l’intento di raggiungere l’AA, rivolgendogli nel contempo minacce di morte”.

“L’assistente pertanto – si continua – si avvicinava al D.G. manifestandogli tutto il proprio turbamento a proseguire la gara e, correttamente, il D.G. decideva di sospendere momentaneamente l’incontro per ritirarsi negli spogliatoi e verificare se si potessero ristabilire le condizioni di sicurezza e di tranquillità per proseguire”.

“Nonostante che la terna venisse avvisata dalla società ospitante che erano state chiamate le Forze dell’Ordine – prosegue la sentenza del giudice – la stessa era costretta ad attendere ben trenta minutiall’interno degli spogliatoi senza l’assistenza dei dirigenti locali e della Forza Pubblica. L’arbitro riferisce che in quel lungo lasso di tempo, dall’interno degli spogliatoi, era in grado di udire grida provenienti dall’esterno e affacciatosi per accertarsi della situazione rilevava la presenza di circa 15 sostenitori del Luco appostati in prossimità del cancello delimitante l’ingresso esterno degli spogliatoi ed altri 20 sostenitori della medesima società posizionati lungo la recinzione che costeggia la zona che va dagli spogliatoi all’ingresso del terreno di gioco”.

“L’arbitro relaziona inoltre – prosegue – che entrambi i gruppi di tifosi del Luco urlavano alla terna arbitrale frasi intimidatorie ed offensive, con particolare riferimento a minacce di violenza qualora avessero ripreso la gara. Tra i sostenitori veniva riconosciuto lo stesso tifoso che aveva scagliato il sasso e tentato di scavalcare la recinzione, che brandiva una bottiglia di vetro minacciando di scagliarla nuovamente all’AA 2 qualora avessero ripreso la gara. L’arbitro chiedeva inoltre al capitano del Luco di adoperarsi per calmare i facinorosi, senza esito alcuno”.

“A quel punto – si chiude la ricostruzione – preso atto della persistente situazione di pericolo per l’incolumità della Terna e dell’assenza della Forza Pubblica e della fattiva collaborazione dei Dirigenti della squadra locale, l’Arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara e rientrava negli spogliatoi. Solo dopo la definitiva sospensione della gara l’Arbitro veniva raggiunto da una pattuglia di Carabinieri che assicuravano la necessaria tutela fino all’uscita dall’impianto sportivo”.

Di fatto, nella decisione del giudce sportivo pesa la mancata tutela da parte della società ospitante nei confronti dell’arbitro, nella mezz’ora passata nello spogliatoio dopo la sospensione: “sia concretamente dipesa – si legge ancora – dal comportamento dei sostenitori della società ospitante Luco, la quale non ha adottato misure idoneea garantire alla terna la necessaria sicurezza e serenità d’animo, sia preventive che nel corso della sospensione temporanea come desumibile dai fatti descritti”.

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