TAVARNELLE (BARBERINO TAVARNELLE) – La Libertas Tavarnelle aveva presentato ricorso per uno scambio di persona: dopo il derby con la Sambuca nello scorso febbraio Edoardo Santagati era stato squalificato per sette mesi (fino a settembre 2020) per essere venuto a contatto troppo diretto con l’arbitro durante una protesta.

Ma per la società tavarnellina si era trattato di un vistoso errore dell’arbitro: in realtà l’autore del gesto sarebbe stato l’altro giocatore biancoblù Matteo Strambi.

Adesso però la Corte di Appello Sportiva, pur non potendo confermare lo scambio di persona, ha deciso ugualmente di accorciare la squalifica (chiusa al 13 giugno) per Santagati e chiudere così il caso.

“Il reclamo del calciatore affronta l’impugnazione in modo più corposo eapprofondito – ricostruisce la sentenza – non limitandosi a lamentare lo scambio di persona, ma contestando altresì la congruità della sanzione, ritenendola eccessiva, e richiamando il dettato normativo in tema di comportamento irriguardoso, chiedendo quindi l’applicazione del minimo edittale, infine portando esempi concreti di giurisprudenza favorevole sia a livello nazionale che territoriale. Sul punto chiede di essere chiamato a confermare con l’audizione diretta.Le difese venivano reiterate dal signor Santagati, assistito dal difensore, all’udienza di comparizione del 28 febbraio 2020, in tale sede il reclamante poneva anche in rilievo la notevole differenza somatica tra lui e l’altro calciatore (l’uno alto robusto e senza barba, l’altro più basso magro e con barba)”.

“L’arbitro nel supplemento – prosegue – conferma quanto già riferito nel rapporto e durante la audizione all’udienza conferma ulteriormente l’identità dei calciatori coinvolti, procedendo altresì alla descrizione di ognuno di essi. La descrizione somatica fatta del DG, conferma che l’autore dei comportamenti sanzionati fu il signor Santagati, sebbene solo un confronto (mezzo istruttorio permesso e previsto, ma che non può essere disposto d’ufficio) forse avrebbe compiutamente chiarito i dubbi sollevati dal reclamante. Sotto tale aspetto pertanto il reclamo non può trovare accoglimento”.

“Tuttavia nel riesaminare la sanzione – la conclusione – non pare che il contatto fisico tra il calciatore e l’arbitro sia riconducibile a comportamenti violenti tali dameritare la sanzione irrogata dal primo giudice. Nel caso in esame i fatti addebitati al calciatore Santagati, considerata l’assenza di conseguenze dannose per il DG, sono facilmente attribuibili ad un intento, sicuramente scomposto e rude, di richiamarel’attenzione del medesimo arbitro, di conseguenza la sanzione appare eccessiva e va conseguentemente ridotta”.

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