TAVARNUZZE (IMPRUNETA) – La partita della categoria Allievi B tra Impruneta Tavarnuzze e Audax Rufina, sospesa dall’arbitro dieci giorni fa dopo mezz’ora per qualche scintilla di troppo in campo e un colpo proibito a palla lontana da parte di un giocatore ospite, si dovrà rigiocare. Ricominciando dallo 0-0 (si era comunque sul pari al momento dell’interruzione), dal primo minuto e in undici contro undici (la Rufina era rimasta in dieci nei primi minuti di gioco).

Secondo il parere del giudice sportivo, sulla base di quanto scritto dall’arbitro nel referto, non c’erano più le condizioni per proseguire la partita perché il direttore di gara, dopo quanto successo era “non più sereno e psicologicamente in grado di continuare la partita”.

“L’interruzione della gara – scrive il giudice sportivo – prevista dall’art. 64 comma 2 N.O.I.F., costituisce la misura estrema a cui l’arbitro può ricorrere allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli o per l’incolumità propria o degli altri partecipanti o per il regolare andamento della gara che ritiene di non poter più dirigere in piena indipendenza di giudizio; l’adozione di tale decisione, per la sua gravità e per la gravità delle conseguenze che ne derivano, va intesa, ribadiamo, come extrema ratio allorquando il regolare andamento dell’incontro non possa essere ristabilito con altre misure (espulsioni, ammonizioni, diffide, etc.)” scrive il giudice sportivo nella sua sentenza.

“La sussistenza delle ragioni che conducono alle decisione di interrompere la gara – prosegue – deve essere verificata con riferimento ad un criterio oggettivo – e non dunque rimessa alla mera discrezionalità del direttore di gara – e su tale determinazione può dunque esercitarsi il sindacato ad opera degli organi di Giustizia Sportiva”.

“Nel caso che ci occupa – entra nel merito il giudice sportivo – il D.G. rappresenta il verificarsi di una generale tensione creatasi tra i calciatori delle due squadre a seguito di vari episodi di gioco ed uno di condotta violenta, già debitamente sanzionato da Questo Giudice. L’arbitro, non riuscendo attraverso gli strumenti per il governo della disciplina attribuitogli a ristabilire l’ordine, anzi, ritenendosi non più sereno e psicologicamente in grado di continuare la partita, decideva così di interromperla definitivamente. Questo G.S.T., per come descritti i fatti nel rapporto e soprattutto per il pregiudizio che essi hanno arrecato alla capacità direzionale dell’arbitro, per sua stessa ammissione, ritiene che ben si possa ricondurre la situazione che ha determinato l’evento interruttivo nell’alveo di applicazione del sopra citato articolo 64 comma 2 N.O.I.F. e per questo motivo ordina la ripetizione della gara”.

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